NewsVADEMECUM IMU 2022
La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha definitivamente abolito l'IMU sulla prima casa.
Resta l'IMU sulle seconde case, sulle abitazioni principali "di lusso" (cat. A1/A8/A9), sugli uffici (A10) sui fabbricati produttivi (C1/C3/C4 e tutti i fabbricati del gruppo D esclusi i D10), sui fabbricati del gruppo “B”, sui terreni edificabili ed agricoli.
 
Dal 1° gennaio 2016 l’IMU non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola.
 
Esenzione immobili cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020).
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
 
Novità 2022
RIDUZIONE DEL 62,5% dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai PENSIONATI ESTERI, cioè residenti all’estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. 
 
ESENZIONE IMU immobili merce con obbligo dichiarativo.
 
Il NUCLEO FAMIGLIARE con due residenze e dimore sia nello stesso comune che in comuni diversi può scegliere l’Unità Immobiliare a cui applicare esenzione prima casa con obbligo di comunicarlo al Comune entro il 30/06/203 con la dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». 
 
Si ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15/07/2020 sono stati MODIFICATI i valori venali minimi di riferimento delle aree edificabili a valere per il calcolo dell’IMU dal 01.01.2020, pubblicati sul sito comunale www.lazzate.com.
 
Versamento dell’imposta
L’imposta è da versare in due rate di pari importo di cui la prima con scadenza 16/6/2022 e la seconda con scadenza 16/12/2022. Qualora in contribuente volesse versare in soluzione unica la scadenza è quella del 16/6/2022. Non si darà luogo al versamento dell’imposta qualora l’importo della stessa sia inferiore ad €. 12,00/ANNO.
 
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice comune, mediante il MODELLO F24 compilando la sezione “IMU e altri tributi locali”.
 
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LAZZATE: E504
 
Aliquote IMU 2022 deliberate con atto C.C. N. 15/2022
 
Abitazioni principali e relative pertinenze (per i soli immobili classati in A1/A8 e A9 e relative pertinenze) 0,6 %
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,10%
 
Altri fabbricati:
Abitazioni secondarie e relative pertinenze 1,06%
Immobili classificati nelle categorie catastali B/ C/D 1,06%
Immobili classificati nella categoria A/10 1,06%
Aree edificabili 1,06%
Terreni agricoli 1,06%
Beni merce esenti
Immobili classificati nella categoria C1 (negozi) e C3 (laboratorio) utilizzati direttamente dai soggetti passivi IMU 0,86%
 
Il presente vademecum contiene i dati principali per calcolare l’IMU anno 2022. Per ulteriori informazioni si rimanda alle deliberazioni e al volantino IMU pubblicati nel sito comunale www.lazzate.com, nella sezione Tributi Online – Imposte e tasse – IMU.
 
Il Responsabile del Tributo
Dott.ssa Lorena Galli